DEPENALIZZATI ANCHE GLI OBBLIGHI DI VERIFICA ANTIRICICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI
Il decreto 8/2016 sulla depenalizzazione, entrato in vigore lo scorso 6 febbraio, ha anche modificato l’art. 55 del D. Lgs. 231/07 (normativa antiriciclaggio in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) riguardante le violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione, trasformando le precedenti sanzioni penali in sanzioni amministrative. In particolare gli obblighi di identificazione (art. 55 co 1) e di registrazione (art. 55 co 4 ) vengono degradati da delitti punito con pena pecuniaria, a violazioni amministrative sanzionate da 5.000 a 60.000 euro. Ai sensi dell’art. 16 L 689/81 sarà quindi possibile accedere anche al pagamento in forma ridotta entro 60 gg dalla contestazione o notificazione della violazione. La depenalizzazione comporta – oltre all'aumento del rischio economico della sanzione – un sostanziale modifica delle possibilità difensive nei soli limiti previsti per le violazioni amministrative.
(Avv. Roberto Bertuol)