News

IN VIGORE DAL 2 APRILE 2015 LA ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO (NUOVO ART. 131 BIS C.P.)

In vigore dal 2 aprile 2015 l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dal D. L.vo 28/2015; la nuova disposizione – inserita all’art. 131 bis del Codice Penale – stabilisce, al primo comma, che: “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. Contestualmente entrano in vigore alcune modifiche al codice di procedura penale necessarie alla regolamentazione ed applicazione del nuovo istituto.

(Avv. Alberto Cunaccia)