MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NON DOVUTE SPESE DI AVVIO
La mediazione obbligatoria, recentemente affiancata dal nuovo istituto della negoziazione assistita, è stata oggetto di recente pronuncia da parte del TAR Lazio (sez. I, sent. n. 1351 del 23.1.2015) che ha, tra il resto, rilevato il contrasto tra l’art. 17 co. 5-ter del D.Lgs. 28/2010 (che prevede la gratuità del primo incontro di mediazione) e l’art. 16 co. 2 e 9 D.Lgs. 180/2010 (che prevedono, invece, il versamento di un importo per spese di avvio di mediazione da corrispondersi prima del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà). Il TAR ha così statuito che: “è evidente che entrambe le disposizioni regolamentari [art. 16 co. 2 e 9 citati, n.d.r.] si pongono in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo”. Ciò comporta, quindi, che, ove la mediazione si concluda negativamente al primo incontro, le parti non debbano corrispondere importo alcuno all’Organismo di Mediazione. Un tanto anche al fine di incentivare e facilitare tale strumento alternativo di risoluzione delle controversie (potenziato dalla citata negoziazione assistita).
(Avv. Carlo Chelodi)