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TUTTO PRONTO PER LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

TUTTO PRONTO PER LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Con il D.L. 132/2014 di cui alla recente Riforma della giustizia civile è stata introdotto l’istituto della negoziazione assistita, che dal prossimo lunedì 9 febbraio diverrà procedimento obbligatorio (“condizione di procedibilità”) per talune materie, prima di poter instaurare il relativo giudizio civile.
La negoziazione assistita (similmente a quanto previsto dall’istituto della mediazione, al quale si affianca), rappresenta uno strumento alternativo al contenzioso giudiziale (cd. ADR – alternative dispute resolution).
L’istituto in esame prevede, per privati e persone giuridiche, l’obbligatorietà, prima di esperire l’azione giudiziale, di rivolgersi ad un avvocato al fine di tentare di addivenire ad una definizione (“negoziazione”, appunto) stragiudiziale della controversia.
Le materie rese oggetto di obbligo di negoziazione assistita sono le seguenti:
– controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
pagamento a qualsiasi titolo di somme fino ad euro 50 mila, escluse le materie in cui è già obbligatorio tentare la mediazione.
Alcune controversie, tuttavia, sono state escluse dall’applicazione obbligatoria di tale istituto, e sono:
– controversie che riguardano obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
– ricorsi per decreto ingiuntivo
– consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.);
– procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
– procedimenti in camera di consiglio;
azione civile esercitata nel processo penale;
– casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
Le parti dovranno quindi stipulare con l’aiuto di uno o più avvocati un apposito accordo (cd. convenzione di negoziazione, che dovrà avere forma scritta a pena di nullità) con il quale s’impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia insorta.
La Riforma in parola ha, in ogni caso, concesso alle parti la facoltà di avvalersi della negoziazione assistita anche in quelle materie per le quali la stessa non rappresenta condizione di procedibilità per l’eventuale azione giudiziale (sono tuttavia escluse le cause relative a diritti indisponibili o in materia di lavoro).
Restano immutate, come già accennato, le condizioni previste dal Legislatore relative all’istituto della mediazione obbligatoria.