ONERE DELLA PROVA IN MATERIA BANCARIA
ONERE DELLA PROVA IN MATERIA BANCARIA
Con una recente pronuncia (Cass. Civ. I sez. n. 19696 del 18 settembre 2014) è stato statuito che la Banca – convenuta in giudizio a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo con la quale il cliente/opponente contesti specificamente il credito di cui al decreto ingiuntivo emesso – ha l’onere di dimostrare il proprio credito, senza poter invocare l’insussistenza per la stessa Banca dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
Così, confermando e richiamando un orientamento già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha stabilito che “…l'accertata invalidità della pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo. "La banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio. (Cass. 21466 del 2013)”.