LA NUOVA “OBLAZIONE AMMINISTRATIVA” DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI
La Legge 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, tra l’altro, ha anche disposto l’inserimento di 7 nuovi articoli (nuova “Parte Sesta bis” dall’art. 318 bis all’art. 318 octies) nel T.U.A. (d. lgs. 152/2006), disciplinando l’estinzione dei reati contravvenzionali ambientali mediante una procedura modellata su quella del T.U. della Sicurezza sul Lavoro (artt. 301 ss. D. Lgs. 81/08). In base a tale procedura, in caso di contestazione di reati ambientali contravvenzionali, il contravventore – con l’adempimento di prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza e subordinatamente al rispetto delle altre condizioni previste, tra cui soprattutto il pagamento in sede amministrativa di una sanzione pari ad ¼ del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa – può ottenere l’estinzione del reato e la conseguente archiviazione del procedimento penale a suo carico. L’art. 318 octies D. Lgs. 152/’06 dispone però che: “Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte” e cioè alla data del 29.5.2015.
(Avv. Roberto Bertuol – Avv. Alberto Cunaccia)