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DIRITTO ALL’INFORMAZIONE “DI GARANZIA” ANCHE ALLA PERSONA OFFESA

E’ entrato in vigore il 20 gennaio 2016 il d. lgs.  n. 212/2015 – attuativo della direttiva 2012/29/UE – che istituisce “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato”. Tra le modifiche al codice di procedura penale apportate dal decreto vi è anche l’introduzione del nuovo articolo 90 bis c.p.p. (informazioni alla persona offesa), che, integrando quanto già disposto dall’art.101 co 1 c.p.p. onera l’autorità procedente a fornire alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto e in una lingua a lei comprensibile, una serie di notizie ed informazioni, utili ad orientare la vittima del reato sulle facoltà attribuitele dall’ordinamento e sulle concrete modalità di esercizio dei diritti ad essa spettanti. Tra tali informazioni spicca quella, peraltro già sancita dall’art. 101 c.p.p.: “di nominare un difensore per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, anche accedendo ove ve ne sia il diritto alla consulenza legale e al patrocinio a spese dello stato (art. 90bis lett d).

(per consultare il testo della norma clicca qui )

(Avv. Roberto Bertuol)