IN VIGORE IL NUOVO TESTO DALL’ART. 2635 CC. – LA CORRUZIONE TRA PRIVATI DIVENTA REATO ANCHE PER CHI LA SOLLECITA.
E’ entrato in vigore il 14 aprile 2017 il d. lgs. n. 38/2017, che ha riformulato il reato di corruzione tra privati (già oggetto di precedente e recente riscrittura) contemplato all’art. 2635 del codice civile. Tale fattispecie rientra nell’elenco dei reati che determinano responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/01 (art. 25 ter comma 1 lett S-bis). Novità rilevante è la previsione al primo comma dell’art. 2635 cc della punibilità del fatto anche nella forma dell’istigazione alla corruzione, prima non contemplata, che si verifica quando i soggetti apicali della società o dell’ente sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
(Avv. Roberto Bertuol)