IN VIGORE DAL 1° APRILE 2017 LA “NUOVA RESPONSABILITÀ’ DEGLI OPERATORI SANITARI”
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017) la LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 recante:"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
Per l'ambito penale la Legge prevede l’abrogazione espressa del comma 1 dell’art. 3 della l. Balduzzi (comma 2), ed introduce il nuovo art. 590-sexies del codice penale :
«Art. 590-sexies (Responsabilita' colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario). –
Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilita' e' esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle
predette linee guida risultino adeguate alle specificita' del caso concreto».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 e' abrogato.
Il provvedimento entrerà in vigore il 01/04/2017.
(Avv. Roberto Bertuol)